PARTITA IVA OBBLIGATORIA SUI SITI WEB: Il numero di partita Iva deve essere indicato nella pagina dell'eventuale sito web utilizzato, anche qualora attraverso di esso non venga esercitata attività di commercio elettronico e, dunque, anche se il sito venga utilizzato per finalità meramente pubblicitarie o propagandistiche. L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 60/E del 16 maggio 2006, ha in tal modo chiarito l'ambito di applicazione dell'articolo 35, comma 1, del Dpr n. 633 del 1972 in materia di dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ai fini Iva, disposizione integralmente modificata dall'articolo 2, comma 1, Dpr 5 ottobre 2001, n. 404, in vigore dal 1° dicembre 2001(1). Quanti intendono intraprendere l'esercizio di un'impresa, di un'arte o di una professione - anche per mezzo di una stabile organizzazione - nel territorio dello Stato, sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, apposita dichiarazione presso gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate o presso un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia. All'esito del procedimento, al contribuente viene attribuito un numero di partita Iva che vale a identificarlo nel rapporti con il fisco per ciò che attiene all'imposta sul valore aggiunto e che resterà invariato, anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale, fino al momento della cessazione dell'attività. Detto numero deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento, ove richiesto. Ai fini del rilascio del numero di partita Iva, il contribuente è
tenuto a presentare un'apposita dichiarazione di inizio attività
- redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (AA9/7 e AA7/7)
dalla quale devono risultare tutti i dati identificativi del contribuente. Dalla dichiarazione devono risultare tutte le informazioni relative alla
tipologia, all'oggetto, al luogo in cui l'attività viene esercitata,
nonché al luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri,
le scritture e i documenti prescritti dal decreto Iva e da altre disposizioni. Con specifico riguardo alla necessità di indicare nella dichiarazione
di inizio attività i dati relativi all'attività di commercio
elettronico, è sorta la questione relativa alla corretta interpretazione
dell'articolo 35 del Dpr n. 633/1972 e, in particolare, del rapporto tra
le prescrizioni contenute al comma 1 e quelle contenute al comma 2, lettera
e), della stessa disposizione. Il sito web, in caso di commercio elettronico, può assolvere a
due distinte funzioni. Lo stesso può, infatti, essere utilizzato
semplicemente come mezzo per effettuare cessione di beni materiali(3),
del quale, dunque, le parti si avvalgono per concludere il contratto ed
eseguire il pagamento, salva poi la necessità di spedire il bene
utilizzando le ordinarie vie, alla stregua del sistema delle "vendite
per corrispondenza". L'Agenzia risolve la questione attraverso un'interpretazione logico-sistematica
delle disposizioni richiamate, evidenziando come l'adempimento previsto
all'articolo 35, comma 1, abbia natura e finalità differenti rispetto
a quello previsto dal comma 2, lettera e), limitato ai soli soggetti che
effettuano attività di commercio elettronico, dal quale deve essere
tenuto distinto. L'indicazione del numero di partita Iva nel sito web ha, dunque, portata generale, e rileva per tutti i soggetti passivi Iva, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell'attività. Conseguentemente, se un soggetto Iva utilizza un sito web per divulgare informazioni relative all'attività esercitata anche solo a scopo pubblicitario, deve indicare nello spazio web il numero di partita Iva. Le motivazioni che hanno indotto il legislatore a richiedere l'espressa indicazione del predetto numero identificativo possono essere ravvisate, da un lato, nell'esigenza di consentire un monitoraggio sull'effettiva esistenza dell'azienda che gestisce il sito, dall'altro nella necessità di garantire i visitatori e gli acquirenti contro possibili truffe, specialmente - ma non solo - quando mediante il sito si svolga attività di e-commerce. D'altro canto, argomenta l'Agenzia, se l'indicazione del numero di partita
Iva nel sito web fosse riferibile solamente a coloro che svolgono attività
di commercio elettronico, non vi sarebbe stata ragione di qualificare
come "eventuale" il sito web sul quale indicare la partita Iva,
posto che, in tale caso, l'esistenza di uno spazio web è necessaria
per svolgere l'attività. |
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